
Vi elenchiamo gli articoli più rilevanti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale il 06/04/2001.
Cassette Postali Domiciliari:
- Art.45
Cassette:
Per la distribuzione degli invii semplici devono essere installate a spese di chi le posa, cassette accessibili al portalettere. Lo scomparto di deposito, la forma e le dimensioni dell’apertura devono rispondere alle esigenze del traffico postale e risultare tali da consentire di introdurvi gli invii senza difficoltà. Le cassette devono recare, ben visibile, l’indicazione del nome dell’intestatario e di chi ne fa uso.
- Art.46
Ubicazione:
Le cassette postali devono essere collocate al limite della proprietà, sulla pubblica via o comunque in luogo liberamente accessibile, salvi accordi particolari con l’ufficio postale di distribuzione.
- Art.47
Edifici Plurifamigliari o adibiti ad uso Impresa:
Negli edifici plurifamigliari, nei complessi formati da più edifici e negli edifici adibiti a sede d’impresa, le cassette delle lettere devono essere raggruppate in un unico punto di accesso.
- Art.48
Adeguamento delle cassette postali non conformi::
I titolari di cassette non conformi alle specifiche richieste da Poste Italiane provvedono ai necessari adattamenti entro un termine concordato con l’ufficio richiedente.